Art. 12.
(Incentivi economici).

      1. Per le attività musicali di cui al capo I sono previsti i seguenti incentivi economici:

          a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al medesimo capo I, ai sensi delle norme vigenti;

          b) detassazione degli utili reinvestiti;

          c) applicazione del tax shelter, a favore di aziende, industrie e singoli operatori economici di settore economico diverso da quello musicale. L'Ufficio di garanzia definisce i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.